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La recente circolare 34/E dell’Agenzia delle Entrate recante “Disciplina fiscale del Trust ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta”, ha riacceso l’interesse su uno strumento davvero prezioso anche per assicurare tutela a soggetti fragili (e non solo i disabili gravi) e al patrimonio dei genitori , in caso di scomparsa di quest’ultimi.

Stiamo parlando del trust, figura contrattuale nata in Inghilterra ed entrata a far parte dell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 364 del 9 ottobre 1989 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992), in ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985.

Questo strumento, nonostante la nota Legge sul Dopo di Noi abbia menzionato e regolato espressamente l’utilizzo del Trust,  sconta ancora ingiustamente la nomea di istituto destinato ai detentori di grandi patrimoni o potenzialmente elusivo di norme fiscali.

Niente di più sbagliato, il Trust oggi è ampiamente utilizzato nel nostro Paese e non certo solo da chi detiene grandi ricchezze!

Ma in pratica cos’è il Trust?

E’ un rapporto giuridico mediante il quale una persona fisica o giuridica detta Disponente (settlor), pone dei beni o dei diritti (trust fund), tramite un atto istitutivo e un atto di dotazione, sotto il controllo di un amministratore di sua fiducia (Trustee), da lui nominato e al quale trasferisce la titolarità dei beni, in modo che questo li gestisca, secondo quanto previsto dall’accordo di Trust (deed of trust), nell’interesse di un terzo soggetto (uno o più beneficiari) (beneficiary), e/o per il raggiungimento di uno scopo, indicato dallo stesso disponente.

L’atto di dotazione generalmente è contenuto in un documento stipulato contestualmente all’atto che istituisce il Trust, con il quale il disponente, dopo aver individuato i beni per l’attuazione del Trust, dichiara di sottoporli al vincolo dello stesso.

Il Disponente può garantirsi un controllo sull’operato del Trustee nominando un Protector, persona fisica o giuridica di fiducia del Disponente, con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del Trust siano rispettate.

La scelta delle persone fisiche e/o giuridiche che ricopriranno le cariche di amministratore e di guardiano (Protector) sarà frutto della libera scelta del Disponente, in generale questi infatti gode della massima autonomia nella realizzazione del trust (che si estrinseca nell’atto istitutivo), potendo, di norma con la consulenza di un professionista, modellarlo come ritiene più opportuno ed efficace per le proprie aspettative.

Come detto la titolarità dei beni oggetto dell’accordo, passa dal Disponente al Trustee, che ne dispone fino al termine dell’incarico.

Il patrimonio ceduto, però, non si confonde mai con quello dell’amministratore (Trustee).

I beni in Trust, infatti, sono sottoposti a un vincolo di destinazione, ovvero destinati al raggiungimento di uno scopo a favore di un beneficiario (per esempio le cure del soggetto disabile) nonché a un vincolo di segregazione, ossia rimangono separati dal patrimonio personale dell’amministratore. Questa garanzia offerta dall’istituto serve a preservare i beni del Trust da pretese di eventuali creditori sia del Trustee che del Disponente.

Il trasferimento della titolarità dei beni al Trustee non comporta rischi per i disponenti e per il patrimonio immesso nel Trust; infatti, in capo al Trustee sussistono rigorosi obblighi di buona gestione e di tutela del patrimonio, sussumibili sotto la categoria inglese del duty of care.

Il Trustee non può compiere atti che siano in conflitto con gli interessi dei beneficiari o con le finalità stesse del Trust.

Inoltre, tra i doveri principali a carico del Trustee vi sono quelli di lealtà nei confronti dei beneficiari e di rispetto della finalità per il quale il negozio è stato costituito, di diligenza professionale del buon amministratore (prudent man of business) nel governo degli affari e nella conservazione dei beni conferiti, ivi compresi gli obblighi di rendiconto e di tenuta della documentazione contabile, di imparzialità nei confronti dei beneficiari e di tutela dell’integrità fisica ed economica dei beni oggetto del Trust.

Inoltre, il Disponente avrà la facoltà di nominare, come già detto, un Guardiano (Protector) che vigilerà sull’operato del Trustee.

 

Per i soggetti disabili o comunque fragili può essere utile un Trust di scopo,

 

dove le parti verranno per esempio individuate come di seguito:

Disponente o settlor: padre/madre/nonni/zii o qualunque terzo anche non legato da vincolo di parentela

Amministratore o trustee: persona di fiducia (anche un genitore meglio se non è il disponente) /professionista/persona giuridica

Beneficiario o beneficiary: figlio disabile o fragile

Guardiano o protector: persona di fiducia/professionista/persona giuridica

 

Contenuto: Con questo Trust il Disponente può conferire nel fondo in Trust, per esempio del denaro liquido ( anche criptovalute) o un immobile da locare, o dei titoli azionari,  o delle polizze assicurative ecc.) incaricando il Trustee anche per il tempo successivo alla vita del disponente, di gestire o di utilizzare i beni (il denaro, gli eventuali proventi dei canoni di locazione, gli utili dei titoli azionari ecc..) per le cure del beneficiario o comunque per ogni sua esigenza ( rette scolastiche o di istituti di cura, corsi sportivi, ricreativi ecc..), dunque garantendo al soggetto fragile assistenza e cure sia durante la vita del Disponente che successivamente alla sua scomparsa, prevendendo  (ma anche attuando già in vita) tutto quanto necessario a garantire per tutta la vita del proprio caro un’esistenza decorosa e protetta.

È altresì possibile stabilire che, al termine della vita del soggetto disabile, l’eventuale residuo ancora presente nel Trust Fund possa venire assegnato ad un ente beneficiario o ad altri familiari.

 

Differentemente da altri istituti con finalità pressoché simili il Trust è molto più plasmabile ed efficace rispetto alle esigenze del soggetto fragile e dei suoi parenti più prossimi (si suole dire infatti che il Trust è come un abito su misura) ed escluderlo dal novero degli strumenti disponibili per la tutela attuale e futura dei più fragili è un’occasione persa!

Per avere una consulenza più approfondita potete contattarci!